Il 2 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno annunciato una tariffa aggiuntiva del 20% sulle importazioni dall’Unione Europea, in risposta a squilibri commerciali percepiti. Questa misura, parte di un “dazio reciproco”, si aggiunge ad un dazio base del 10% su tutti i Paesi (in vigore dal 5 aprile) e porta al 20% l’aliquota per i beni di origine UE a partire dal 9 aprile 2025.

Una settimana più tardi, in risposta alle pressioni internazionali e alle turbolenze nei mercati finanziari, l’amministrazione ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei “dazi reciproci” superiori al 10% per tutti i paesi, ad eccezione della Cina. Per quest’ultima, invece, è stato introdotto un aumento dei dazi fino al 125%, con ulteriori incrementi successivi fino al 145%. Sono state inoltre, introdotte delle esenzioni dai dazi aggiuntivi per determinate categorie merceologiche, come i dispositivi medici e le forniture ospedaliere, i componenti elettronici e i semiconduttori, i macchinari industriali ad alta precisione e i prodotti agricoli non disponibili negli Stati Uniti.

L’11 aprile l’amministratore ha annunciato l’esenzione temporanea dai dazi per i prodotti elettronici di consumo, quali smartphone, laptop e dispositivi di archiviazione. Tuttavia, le importazioni dalla Cina continuano ad essere soggette ad un dazio del 20%.

Non tutti i prodotti, però, sono colpiti da questo dazio del 20%. L’Ordine Esecutivo firmato dal Presidente USA prevede esenzioni per determinate categorie di beni giudicati critici o già soggetti ad altre tariffe, nonché alcune eccezioni legate a soglie di valore, all’origine e alla natura della merce. Di seguito si presenta un elenco dettagliato, organizzato per settori merceologici, dei prodotti italiani (beni di origine italiana) esenti dal dazio addizionale del 20%, con indicazione dei relativi codici doganali HS ove possibile e la motivazione dell’esenzione. Vengono inoltre segnalate eventuali eccezioni, soglie (ad es. de minimis per piccoli invii) e disposizioni particolari legate a origine, modalità di vendita o trattati internazionali.

Dazi USA: agroalimentare e bevande

Nessun prodotto alimentare o bevanda di origine italiana è esente dal dazio del 20%. L’agroalimentare Made in Italy è interamente soggetto alla nuova tariffa, che colpisce indistintamente vino, formaggi, salumi, pasta, olio e tutti gli altri prodotti del settore. Organizzazioni di categoria italiane (es. Coldiretti) hanno confermato che il dazio del 20% si applica a tutti i prodotti agroalimentari italiani esportati negli USA, senza eccezioni specifiche. Ad esempio, formaggi come il Parmigiano Reggiano, vini (Prosecco, Barolo, etc.), salumi (prosciutto, salame) e pasta subiranno l’aliquota aggiuntiva del 20%, con inevitabili rincari per i consumatori americani e contrazione della domanda. Non vi sono esenzioni merceologiche particolari in questo comparto: la misura USA, infatti, ha esplicitamente incluso alimenti e bevande europee nel campo d’applicazione del dazio reciproco.

Le uniche attenuanti possibili riguardano casistiche generali (es. piccoli colli di valore minimo), ma nessuna categoria alimentare italiana gode di esclusione dedicata. In sintesi, il settore alimentare e vinicolo italiano è interamente colpito dal dazio 20%, come evidenziato dalle stime di Coldiretti sugli effetti pesanti per export di vino e cibo verso gli USA.

Moda, abbigliamento e pelletteria

Anche il comparto moda e lusso italiano (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori) non beneficia di alcuna esclusione specifica dal dazio del 20%. Tutti questi prodotti – dai capi di abbigliamento Made in Italy (es. sartoria, maglieria) alle calzature di alta gamma, fino ad articoli in pelle e borse – sono soggetti all’aliquota addizionale del 20% all’ingresso negli Stati Uniti.

Non risultano carve-out settoriali per il fashion: l’amministrazione USA non ha escluso tessili o prodotti moda dalla misura reciproca, mirando anzi a colpire anche questo settore importante per l’export italiano. Le stime di impatto indicate in Italia citano infatti espressamente l’industria della moda tra quelle più vulnerabili ai nuovi dazi, insieme all’alimentare, ai macchinari e ad altri comparti. Ciò implica che nessun prodotto moda italiano – dalle luxury goods ai prodotti di largo consumo – gode di esenzione. Ad esempio, un abito o una scarpa di marca italiana importati in USA vedranno applicato il 20% di dazio aggiuntivo sul loro valore. L’unico caso di non applicazione del 20% potrebbe verificarsi per beni di lusso particolari rientranti in altre categorie esenti (ad esempio, gioielli in oro potrebbero rientrare nel caso dei metalli preziosi da investimento esenti, vedi oltre). Ma per abbigliamento, tessile, pelletteria e moda in senso stretto non sono previste eccezioni. In conclusione, il settore fashion italiano è da considerarsi interamente colpito dalla tariffa del 20%, senza soglie di valore specifiche (se non le regole generali del de minimis) e senza deroghe merceologiche nella lista USTR.

Cosmetici e prodotti di bellezza

I cosmetici, profumi e prodotti per la cura personale di origine italiana non risultano esentati dal dazio aggiuntivo. Questo significa che articoli come profumi, creme, make-up e prodotti per la bellezza Made in Italy pagano il +20% di dazio all’ingresso negli USA, salvo rientrare in eccezioni generali di basso valore.

Nell’elenco delle esclusioni ufficiali non compaiono infatti né la categoria cosmetici, né specifici codici HS del capitolo 33 (profumi, cosmetici). Tali beni rientrano dunque tra i normali prodotti di consumo colpiti dalla misura tariffaria. Ad esempio, un flacone di profumo italiano (HS 3303) o una crema di lusso (HS 3304) esportati negli USA subiranno la tariffa del 20%. Non vi sono trattati internazionali particolari che proteggano i cosmetici dai dazi (come invece avviene per farmaci o prodotti IT). Pertanto, tutti i cosmetici e prodotti beauty italiani sono soggetti al dazio del 20%, senza eccezioni specifiche legate alla tipologia di prodotto.

Macchinari, apparecchiature e meccanica

Il comparto automotive è stato escluso dal dazio 20% perché già colpito separatamente da un dazio del 25% per motivi di sicurezza nazionale. In particolare, un precedente provvedimento (Sezione 232) ha imposto dal 3 aprile 2025 un dazio del 25% su automobili e parti di autoveicoli importati negli USA. Di conseguenza, automobili, motocicli e componenti auto di origine italiana non pagano l’ulteriore 20% (perché già soggetti al 25% dedicato). Questa esclusione tecnica è esplicitata nelle liste ufficiali: “Automobiles and automobile parts which are already subject to Section 232 tariffs”. Pertanto, marchi italiani dell’auto (es. automobili sportive) e parti come motori, cambi, componenti elettrici per auto (HS 8703, 8708, etc.) non vedono un ulteriore 20%, ma restano comunque assoggettati al 25% imposto separatamente.

Prodotti farmaceutici e dispositivi medici

I prodotti farmaceutici rappresentano una delle principali categorie esentate dal dazio del 20%. In ottemperanza agli impegni internazionali (Accordo farmaceutico WTO del 1994) e per garantire accesso a medicinali a basso costo, gli Stati Uniti hanno escluso i farmaci e gran parte dei prodotti farmaceutici dal nuovo dazio. Ciò significa che medicinali, farmaci, vaccini e altri prodotti sanitari di origine italiana non pagano l’addizionale 20%, continuando a entrare a dazio zero (come da regime WTO). Nel dettaglio, l’Allegato II dell’Ordine Esecutivo include un lungo elenco di voci doganali HS del Capitolo 30 esentate, tra cui:

  • Medicinali (ad esempio preparazioni in dosi per uso terapeutico, HS 3003 e 3004, incluse antibiotici, vitamine, ormoni in forma di medicamenti, ecc.) esenti dal dazio.
  • Vaccini e prodotti immunologici (HS 3002, es. vaccini per medicina umana HS 30024100, sieri, antisieri, derivati del sangue, ecc.) anch’essi esenti.
  • Principi attivi e prodotti chimici farmaceutici coperti dagli accordi internazionali: l’esenzione include anche molti intermedi chimici essenziali per la produzione di farmaci (alcune voci del Capitolo 29, spesso elencate negli aggiornamenti dell’Accordo farmaceutico WTO). Ad esempio, diversi principi attivi e ingredienti farmaceutici attivi (API) italiani – come antibiotici grezzi, vitamine isolate, aminoacidi farmaceutici – rientrano tra le sottovoci esenti, in linea con l’eliminazione globale dei dazi su questi prodotti.

In sintesi, tutto il settore farmaceutico italiano (medicinali e relative materie prime) è protetto dall’esenzione. La motivazione è duplice: da un lato il rispetto degli impegni WTO che prevedono zero dazi sui farmaci per i Paesi aderenti (cui gli USA si attengono, evitando di infrangere tali regole); dall’altro la volontà di non gravare il costo di beni essenziali come le medicine per i consumatori americani.

Va notato che questa esenzione riguarda i farmaci e i principi attivi in quanto tali (HS Chapter 30 e parti del 29): i dispositivi medici e apparecchiature medicali (es. strumenti diagnostici, macchinari ospedalieri HS Capitolo 90) non sono invece esentati dal 20% in base a tale categoria. I dispositivi medici non rientrano nell’accordo farmaceutico WTO e non compaiono nell’Allegato II, quindi, se di origine italiana, subiscono il dazio (salvo altre esenzioni generali). In conclusione, però, l’industria farmaceutica italiana – dalle case produttrici di farmaci ai fornitori di vaccini e principi attivi – è esclusa dai dazi del 20%, continuando a esportare negli USA a dazio zero.

Tecnologia ed elettronica

Nell’ambito tecnologico vi sono importanti eccezioni: gli strumenti elettronici fondamentali e semiconduttori di produzione italiana non sono colpiti dal dazio del 20%. Gli Stati Uniti hanno infatti escluso i semiconduttori, microchip e componenti elettronici critici dal campo di applicazione della tariffa reciproca. In particolare, l’Allegato II elenca le voci HS del Capitolo 85 relative a:

  • Circuiti integrati elettronici (HS 8542, incluse CPU, microcontroller, memorie, amplificatori, ecc.) – esenti dal dazio 20%.
  • Semiconduttori discreti come diodi, transistor, LED, sensori a semiconduttore (HS 8541, es. diodi 85411000, transistor 85412100/85412900, dispositivi fotosensibili, ecc.) – anch’essi esentati.
  • Parti e componenti di semiconduttori (es. parti di circuiti integrati o diodi, HS 85419000 e 85429000) – incluse tra i prodotti esenti.

Questa copertura significa che chip e componenti microelettronici italiani possono essere importati senza subire il 20% aggiuntivo. La ragione dell’esenzione è in parte legata alla necessità di non interrompere le catene di fornitura di alta tecnologia (i semiconduttori sono considerati beni strategici) e in parte al rispetto dell’Information Technology Agreement (ITA) dell’OMC, accordo che già azzera i dazi su molti prodotti high-tech, tra cui i microchip. Di fatto, l’esclusione di “semiconductors” e affini allinea il provvedimento USA con gli impegni di liberalizzazione tecnologica in vigore e tutela al contempo l’industria americana che dipende da componenti importati.

In sintesi, l’alta tecnologia italiana legata ai semiconduttori – un settore di nicchia ma presente – è protetta dal dazio reciproco, coerentemente con la volontà USA di escludere semiconductors e prodotti high-tech strategici.

Metalli e materie prime industriali

Il provvedimento USA esenta una serie di materie prime e prodotti di base considerati strategici. Tali esclusioni riguardano in parte prodotti che l’Italia esporta in misura limitata, ma rientrano comunque tra i prodotti italiani non colpiti dal 20%. In particolare, l’Allegato II dell’ordine tariffario include:

  • Acciaio e Alluminio (e derivati) – Esclusi dal 20% poiché già soggetti a dazi del 25% (Sezione 232). L’esclusione è formale: tutti i prodotti siderurgici (HS 7206-7306, ecc.) e dell’alluminio (HS 7601-7609, ecc.) di origine italiana non pagano il 20% aggiuntivo in quanto sottoposti ai dazi separati del 25% reintrodotti a marzo 2025 . Ad esempio, tubi d’acciaio, laminati, prodotti di alluminio italiani ricadono sotto i dazi 232 e non subiscono anche il dazio reciproco. La motivazione è evitare doppia imposizione: l’ordine specifica che “steel and aluminum products… which are already subject to Section 232 tariffs” non rientrano nei nuovi dazi. Dunque, acciaio e alluminio italiani restano con dazio 25% (232) ma non sono colpiti dal 20%.
  • Rame e prodotti di rame – Esenti. Il rame è espressamente elencato tra i beni esclusi dai dazi reciproci. Ciò comprende sia il rame grezzo (catodi, blister – HS 7403) che alcune leghe di rame (es. ottone, bronzo) e semilavorati (es. filo di rame HS 7408, barre, profilati). L’Allegato II riporta voci come “Refined copper cathodes” e “Copper alloys, unwrought”, indicando che il rame raffinato e in forme primarie di origine italiana entra senza dazio 20% . La ratio è sostenere le industrie USA che necessitano di rame importato (materia prima critica per elettronica, edilizia, ecc.). L’Italia è produttore di semilavorati in rame (tubi, fili) e, se esportati negli USA, questi non scontano il 20% (restano soggetti solo al dazio MFN normale, spesso nullo o basso per il rame grezzo).
  • Legname e prodotti di legno (“lumber”) – Esenti. Tutti i principali prodotti di legname rientrano nelle esclusioni. Ciò riguarda legno grezzo e segato (HS 4407, 4408) di varie essenze (conifere, latifoglie, legni tropicali), nonché potenzialmente altri derivati del legno. L’Italia non è un grande esportatore di legname verso gli USA, ma ad esempio pannelli di legno, segati o semilavorati di legno italiani sarebbero esenti dal 20%. La motivazione è evitare impatti sull’industria edile USA (bisognosa di legno da costruzione) e ritorsioni su un settore politicamente sensibile.
  • Minerali critici e materie prime strategiche – Esenti. L’Allegato II copre un’ampia gamma di minerali, minerali industriali e terre rare ritenuti cruciali. Ad esempio, voci HS esenti includono: minerali di metalli strategici come nichel, cobalto, litio, titanio, tungsteno (HS 2605, 2606, 261400, etc.), terre rare, scandio e ittrio (HS 2805.30), grafite naturale (HS 2504) e altri minerali grezzi (barite, fluorspar, magnesite – HS 2511, 2519, 2529). Inoltre, “certain critical minerals” è la dizione usata nelle fonti ufficiali: l’intento è escludere materiali fondamentali per alta tecnologia, difesa ed energia, per i quali gli USA dipendono in parte dalle importazioni. Se l’Italia esportasse (direttamente o tramite supply chain europee) materie prime come terre rare, minerali di metalli speciali o prodotti chimici correlati, questi sarebbero esenti dal 20%. In pratica l’Italia ha poca produzione mineraria, ma ad esempio esporta cemento e materiali da costruzione: alcuni materiali (es. materie prime per cementi o ceramiche non appaiono esclusi specificamente, quindi sarebbero soggetti, mentre minerali puri strategici come cobalto o grafite sono esenti).
  • Prodotti energetici e combustibili – Esenti. Tutti i principali prodotti energetici rientrano nelle esclusioni. Ciò comprende: petrolio greggio (HS 2709), gas naturale (liquefatto o gassoso, HS 2711), carbone e lignite (HS 2701, 2702), prodotti petroliferi raffinati (oli combustibili, benzine, kerosene – HS 2710, catrame 2706, ecc.), nonché altre fonti energetiche grezze. L’Italia non esporta petrolio o gas in quantità rilevante verso gli USA (anzi è importatrice), ma eventualmente anche biocarburanti o oli lubrificanti di origine italiana sarebbero esenti dal 20%. La motivazione è evidente: non danneggiare il mercato energetico interno USA assicurando approvvigionamenti a costo non maggiorato. In particolare, l’esclusione di petrolio e gas evita di far lievitare i prezzi dell’energia. Si noti che i prodotti energetici erano già spesso a dazio zero MFN; l’EO assicura che rimangano tali, esentandoli dal dazio reciproco.
  • Metalli preziosi da investimento (bullion) – Esenti. Anche se non esplicitato nel testo dell’Annex II citato nei comunicati, fonti ufficiali indicano che oro, argento e altri bullion sono esclusi. Questo per non perturbare il mercato dei metalli preziosi: lingotti d’oro, monete bullion d’argento di origine italiana non subirebbero il 20%. L’Italia esporta pochi bullion (eventuali coni dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o raffinerie di metalli preziosi), ma in linea di principio tali beni rientrano tra le eccezioni (“Bullion” è menzionato separatamente nelle note USA).

In sintesi, numerosi prodotti di base e metalli – considerati essenziali o già colpiti da altre misure – sono esenti dal dazio del 20%. Per l’Italia, questo significa che i (pochi) beni del comparto estrattivo/minerario ed energetico eventualmente esportati negli USA non vedono aumenti tariffari, così come i semilavorati in rame di cui l’Italia è produttrice. Allo stesso modo, come già notato, acciaio, alluminio, autoveicoli non sono tecnicamente colpiti dal 20% (ma rimangono soggetti a dazi propri del 25%). Le esclusioni in questo settore sono motivate dalla volontà USA di proteggere le proprie filiere industriali critiche e rispettare accordi internazionali esistenti, esentando materie prime strategiche (energia, minerali critici) ed evitando doppie tariffe su settori già oggetto di misure trade/security (metalli e auto).

Dazi USA: ulteriori esenzioni, soglie ed eccezioni generali

Oltre alle esclusioni per categorie merceologiche sopra elencate, il regime dei dazi reciproci USA prevede alcune eccezioni trasversali e regole speciali che possono riguardare anche i prodotti italiani:

  • Soglia de minimis: rimane in vigore la franchigia doganale di 800 dollari per importazioni di basso valore (tipicamente spedizioni e-commerce B2C dirette al consumatore). Secondo la normativa USA corrente, spedizioni con valore totale ≤ $800 entrano esenti da dazi e con procedure semplificate. Questa esenzione vale tuttora per l’Italia: l’Ordine Esecutivo del 2 aprile non ha abolito il de minimis per i Paesi UE, ma lo ha fatto solo per Cina e Hong Kong (accusati di abusi su piccoli invii) . Dunque, un consumatore USA che acquista online un prodotto italiano di valore modesto (es. $200) continuerà a riceverlo senza dazi (né il 20% né il dazio base), finché la spedizione resta sotto gli $800. Fonti ufficiali confermano che “Goods valued under $800 from other countries will still benefit from [de minimis] treatment until further notice”. Eccezioni: il de minimis non si applica a determinati beni soggetti a restrizioni (es. alcol, tabacco) e, dal 2 maggio 2025, è revocato per le spedizioni cinesi. Ma per l’Italia, la soglia di $800 costituisce un’esenzione generale: molti piccoli pacchi di cosmetici, moda o alimentari (non proibiti) inviati direttamente ai clienti americani possono evitare il dazio 20% grazie al de minimis. Ciò attenua l’impatto su vendite retail online di basso importo.
  • Esenzioni legate all’origine (contenuto USA): è stata introdotta una clausola per incoraggiare l’uso di componenti statunitensi nei prodotti importati. In base alle disposizioni attuative, il dazio reciproco si applica solo alla quota di valore non-USA del prodotto, se almeno il 20% del valore è di contenuto statunitense. In altre parole, se un prodotto italiano incorpora una quota significativa di parti o materiali originari degli USA, quella parte viene esclusa dal calcolo del dazio del 20%. Ad esempio, supponiamo un macchinario italiano contenente il 30% di componenti (per valore) fabbricati negli Stati Uniti: all’importazione, il dazio addizionale verrebbe applicato solo sul restante 70% del valore (quindi incidendo effettivamente per il 14% del valore totale anziché 20%). Ciò vale purché almeno il 20% del valore del bene sia di origine USA – soglia minima per attivare l’agevolazione. Se il contenuto USA è inferiore al 20%, non si ottiene alcuno sconto e il dazio si applica sull’intero valore. Questa regola premia prodotti italiani che integrano componenti americani (ad esempio, macchine con chip USA, o automobili italiane con motori USA – ipotesi rara ma possibile): tali prodotti godranno di una riduzione proporzionale del dazio. L’obiettivo è ridurre l’onere su supply chain integrate transatlanticamente e incentivare le imprese estere ad acquistare più componenti dagli USA. Va notato che questo meccanismo non è un’esenzione totale, ma un’esenzione parziale legata all’origine mista del prodotto, formalizzata nelle linee guida di applicazione dei dazi.
  • Esenzioni per trattati di libero scambio: i prodotti originari di Paesi partner in FTA con gli USA non sono soggetti ai dazi reciproci (o pagano aliquote ridotte). Questo però non riguarda l’Italia, che non ha un accordo commerciale preferenziale con gli USA. È il caso invece di Canada e Messico: durante l’efficacia dei dazi speciali del 25% imposti separatamente a questi Paesi (per questioni di immigrazione), il dazio reciproco 10–20% non si applica affatto alle loro merci. Qualora tali dazi speciali fossero rimossi, i prodotti canadesi/messicani non qualificati USMCA sarebbero soggetti a un dazio reciproco ridotto (12%) . Inoltre, beni compliant alle regole di origine USMCA rimangono esenti in ogni caso. In breve, questo punto significa che un prodotto italiano non può beneficiare di esenzione tramite trattati (non essendoci un accordo USA-UE), ma se lo stesso prodotto fosse originario del Messico o Canada potrebbe evitarlo. È rilevante citarlo come principio: nessuna esenzione da trattato internazionale bilaterale copre l’Italia, salvo i grandi accordi WTO settoriali (farmaci, ITA tecnologico) già discussi.
  • Eccezioni per natura non commerciale o usi speciali: alcune categorie di articoli, indipendentemente dal Paese d’origine, non ricadono nei dazi per motivi legali (carve-out legati all’International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). In particolare, materiale informativo e beni non commerciali sono esclusi. L’Ordine Esecutivo richiama 50 U.S.C. 1702(b), che tutela flussi come: comunicazioni informative, pubblicazioni, materiale audiovisivo, opere d’arte, ecc., nonché beni inviati come donazioni umanitarie e gli effetti personali dei viaggiatori (bagagli accompagnati). Ciò significa, ad esempio, che libri, giornali, film, cd, opere artistiche italiani importati negli USA a scopo informativo o culturale non pagano il dazio del 20%, in quanto esclusi per legge (indipendentemente dal valore). Similmente, donazioni destinate ad alleviare sofferenze (es. farmaci o cibo donati per aiuti umanitari) non incorrono nel dazio. Infine, se un viaggiatore porta con sé nel bagaglio personale un prodotto italiano (entro le franchigie turistiche consentite), tale articolo non è soggetto ai nuovi dazi. Queste eccezioni attengono più allo scopo dell’importazione che al tipo di merce, ma vale la pena menzionarle: rientrano tra i casi in cui un prodotto italiano può entrare senza dazio 20% perché la legge USA ne esenta la categoria d’uso (informazione, beneficenza, effetti personali).

Fonti ufficiali: le informazioni sopra provengono da documenti e dichiarazioni ufficiali statunitensi – tra cui l’Executive Order Presidenziale del 2/4/2025 e relativi allegati – nonché da analisi di primarie società di consulenza e istituzioni. In particolare, si è fatto riferimento alla lista di esclusioni merceologiche contenuta nell’Allegato II dell’EO (che include farmaceutici, semiconduttori, rame, legname, minerali critici, energia, ecc.), a comunicati di agenzie governative e del USTR, e a riassunti autorevoli (KPMG, Ernst&Young, Wiley) che confermano tali esenzioni con indicazione dei codici doganali. Si è inoltre considerata la normativa doganale USA (de minimis $800) e le dichiarazioni di esponenti governativi italiani e associazioni (es. Coldiretti, Confindustria) circa l’impatto dei dazi.

Tutte le fonti sono indicate in nota nel testo per consentire verifiche puntuali. In conclusione, l’elenco presentato identifica quali prodotti italiani sfuggono ai dazi del 20% grazie a clausole di esenzione o eccezioni – fornendo un quadro chiaro e strutturato delle categorie merceologiche interessate, dei motivi dell’esenzione (deroghe legali, accordi internazionali, sovrapposizione con altre tariffe) e dei relativi codici HS di riferimento, in linea con le disposizioni ufficiali annunciate al 5 aprile 2025.